Consiglio di Stato d'Italia (Sezione ),
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Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, respinge l'appello avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva rigettato il ricorso contro il bando del concorso straordinario per docenti della scuola dell'infanzia e primaria, nella parte in cui richiedeva, quale requisito di ammissione, almeno due annualità di servizio specifico presso istituzioni scolastiche statali negli ultimi otto anni scolastici. Il Collegio afferma che tale requisito discende direttamente dalla normativa primaria (art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. n. 87/2018, conv. in L. n. 96/2018), qualificata come legge-provvedimento, e che la limitazione ai soli istituti statali è costituzionalmente legittima in quanto finalizzata al superamento del precariato storico nel settore statale, in conformità con quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 106 e 130 del 2019. Vengono altresì rigettate le istanze di rimessione alla Corte costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e insussistente il contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, attesa la natura straordinaria della procedura e la diversità di situazione tra docenti delle scuole statali e paritarie.AI
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Pubblicato il 30/10/2022N. 09370/2022REG.PROV.COLL.N. 09100/2019 REG.RIC.REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Consiglio di Statoin sede giurisdizionale (Sezione Settima)ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero di registro generale 9100 del 2019, proposto da:Roberta Nadalini, Olga Nahi, Anna Najjar, Elena Nani, Chiara Nannucci, Matilde Napoletano, Ilaria Napolitano, Iolanda
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