Garante per la protezione dei dati personali 27 February 2003, 1068021
Also known as
Italy · · · 27-02-2003
[doc. web. n. 1068021] Provvedimento del 27 febbraio 2003 Un istituto di credito deve cancellare tempestivamente le informazioni assunte nei confronti dell´interessato, cui abbia rifiutato un finanziamento, tenuto conto della mancata instaurazione del rapporto contrattuale e dell´inesistenza di obblighi derivanti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili.
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