Corte Costituzionale 20 June 2002, ORDINANZA n. 267 (Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento - Riabilitazione civile del fallito - Ammissibilita' decorso il quinquennio dalla chiusura del fallimento - Impossibilita' che il giudice valuti gli eventi di ritardo della procedura, impeditivi della anzidetta decorrenza non imputabili al fallito - Prospettata lesione del diritto al lavoro e all'esercizio di impresa nonche' ingiustificata disparita' di trattamento dell'imprenditore individuale fallito rispetto all'amministratore di societa' fallita - Manifesta infondatezza della questione. - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 143, numero 3. - Costituzione, artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41.)

Also known as

Italy · · · 20-06-2002

N. 267 ORDINANZA 17 - 20 giugno 2002 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento - Riabilitazione civile del fallito - Ammissibilita' decorso il quinquennio dalla chiusura del fallimento - Impossibilita' che il giudice valuti gli eventi di ritardo della procedura, impeditivi della anzidetta decorrenza non imputabili al fallito - Prospettata lesione del diritto al lavoro

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